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Credito d’imposta energia elettrica: come funziona e richiederlo

Con l’entrata in vigore del Decreto-legge del 21 marzo 2022 alle imprese viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta. In questo approfondimento ti spieghiamo cos’è il credito d’imposta sull’energia elettrica, come funziona e come richiederlo.

COSA È IL CREDITO D’IMPOSTA SULL’ENERGIA ELETTRICA

Abbiamo già parlato in precedenza del bonus per l’energia elettrica che è rientrato nelle novità introdotte dal Governo con il decreto energia nel corso del mese di settembre 2021. In sintesi, il credito d’imposta sull’energia elettrica è un bonus riconosciuto alle imprese a fronte di un consumo energetico e corrispondente al 30% delle spese sostenute per la componente energia acquistata e utilizzata.

I DECRETI PRECEDENTI

Con il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, fra le altre misure finalizzate al contenimento dei costi dell’energia, era stato previsto per le imprese non energivore e titolari di un contatore di potenza pari o superiore a 16.5 kW il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta sulla spesa per la componente energia effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (mesi di aprile, maggio e giugno).

Questo contributo, inizialmente fissato al 12%, con il decreto-legge n. 50 dello scorso 17 maggio, così detto “Aiuti” era stato portato al 15%.

Nonostante l’intervento andasse a compensare in maniera piuttosto parziale gli alti costi energetici sostenuti nei mesi scorsi, si è trattato comunque per le imprese coinvolte di una buona occasione per incrementare nell’immediato la propria liquidità.

fisco

Foto: Freepick


NUOVI DECRETI E CHI HA DIRITTO AL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ENERGIA ELETTRICA

Visti i risultati positivi della misura emergenziale, il credito d’imposta per l’energia elettrica è stato oggetto di proroga da parte Governo, fino a coinvolgere i consumi del secondo trimestre del 2023. Ma ripercorriamo insieme i vari aggiornamenti normativi.

In base all’articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022, convertito dalla Legge n. 142/2022 s.m.i., è stabilito che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022.

Condizione di accesso al credito d’imposta di cui al precedente punto è che il prezzo della componente energetica – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E dell’Agenzia delle entrate- calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi – abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

In base all’articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito dalla Legge n. 175/2022 s.m.i. (DL Aiuti Ter), nonché del decreto-legge n. 176 del 2022 s.m.i.(DL Aiuti Quater), è stabilito che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel quarto trimestre dell’anno 2022.

Chi ha diritto al credito d’imposta sull’energia elettrica? Condizione di accesso al credito d’imposta di cui al precedente punto è che il prezzo della componente energetica – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E dell’Agenzia delle entrate – calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi – abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

In base all’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, c.d. Legge di bilancio 2023, è stabilito che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023.

Condizione di accesso al credito d’imposta di cui al precedente punto è che il prezzo della componente energetica – come definita dalle Circolari 13/E, 25/E e 36/E dell’Agenzia delle entrate- calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi – abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

In base all’articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023 s.m.i., è stabilito che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023.

Condizione di accesso al credito d’imposta di cui al precedente punto è che il prezzo della componente energetica – come definita dalle Circolari 13/E, 25/E e 36/E dell’Agenzia delle entrate- calcolato sulla base della media riferita al prima trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi – abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

COME CALCOLARE IL CREDITO D’IMPOSTA SULL’ENERGIA ELETTRICA?

Per calcolare se hai diritto al credito d’imposta sull’energia, dovrai considerare il prezzo medio dell’energia di un dato trimestre del 2019, riscontrabile direttamente in bolletta, e confrontarlo con quello degli stessi mesi del 2022; per un maggior dettaglio delle voci da includere nel calcolo, è possibile consultare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.13/E, 25/E e 36/.

È importante precisare che, mentre per il 2019 è possibile trovare le voci relative al “costo medio unitario di fornitura” direttamente in bolletta, dal 1 luglio 2021, con la delibera 242/2021/R/com dell’8 giugno 2021, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha disposto la soppressione di tali informazioni riportate nelle bollette sintetiche di energia elettrica e gas, perché non utili ad una adeguata comparazione delle diverse offerte commerciali da parte dell’utente finale.

COME RICHIEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA SULL’ENERGIA ELETTRICA ED ENTRO QUANDO

ll credito d’imposta afferente ai consumi di energia eseguiti nel III e IV trimestre 2022, può essere utilizzato in compensazione entro la data del 30 settembre 2023. Mentre, per quanto attiene al credito d’imposta relativo ai consumi di energia eseguiti nel I e II trimestre 2023, questo può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

In entrambi i casi la comunicazione deve avvenire tramite il modello F24, da presentare all’Agenzia delle Entrate, con l’aiuto del proprio commercialista o consulente fiscale, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’ente. Il documento dovrà essere accompagnato dalle bollette saldate, in modo da documentare l’entità della spesa energetica.

Per maggiori informazioni leggi qui.

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