
COSA È IL CREDITO D’IMPOSTA SULL’ENERGIA ELETTRICA
Abbiamo già parlato in precedenza del bonus per l’energia elettrica (qui: Bonus bollette 2021 per energia elettrica: di cosa si tratta – NWG ENERGIA ) che è rientrato nelle novità introdotte dal Governo con il decreto energia nel corso del mese di settembre 2021.
Con il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, fra le altre misure finalizzate al contenimento dei costi dell’energia, è stato previsto per le imprese non energivore e titolari di un contatore di potenza pari o superiore a 16.5 kW il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta sulla spesa per la componente energia effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (mesi di aprile, maggio e giugno).
Questo contributo, inizialmente fissato al 12%, è stato prima aumentato fino al 15% con il decreto-legge n. 50 dello scorso 17 maggio, così detto “Aiuti”, e poi è stato prorogato anche per i consumi eseguiti nel terzo trimestre 2022 (mesi luglio, agosto, settembre) con il decreto-legge n. 115/2022 c.d. “Aiuti bis”.
Nonostante l’intervento vada a compensare in maniera piuttosto parziale gli alti costi energetici sostenuti negli ultimi mesi, si tratta comunque per le imprese coinvolte di una buona occasione per incrementare nell’immediato la propria liquidità.
Con il recente decreto-legge n. 144 del 26 settembre 2022, c.d. “Aiuti ter”, è stata infine allargata la base delle imprese non energivore beneficiarie dell’agevolazione fiscale, includendo altresì quelle titolari di un contatore di potenza pari o superiore a 4.5 kW, per un contributo sotto forma di credito d’imposta da applicare sulla spesa per la componente energia effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Foto: Freepick
I REQUISITI
Per le imprese non energivore, titolari di contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW, si dovrà dunque verificare:
- Che il prezzo medio dell’energia riferito al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. In questo caso, il titolare potrà beneficiare di un credito d’imposta sui consumi di energia effettivamente realizzati nel secondo trimestre 2022.
- Che il prezzo medio dell’energia riferito al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. In questo caso, il titolare potrà beneficiare di un credito d’imposta sui consumi di energia effettivamente realizzati nel terzo trimestre 2022.
Mentre, per le imprese non energivore, titolari di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW, si dovrà invece verificare che il prezzo medio dell’energia riferito al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. In questo caso, il titolare potrà beneficiare di un credito d’imposta sui consumi di energia effettivamente realizzati nei mesi di ottobre e novembre 2022.
COME SI CALCOLA
Per calcolare se hai diritto al credito d’imposta sull’energia, dovrai considerare il prezzo medio dell’energia dei mesi del trimestre 2019 d’interesse, riscontrabile direttamente in bolletta, e confrontarlo con quello degli stessi mesi del 2022; per un maggior dettaglio delle voci da includere nel calcolo, è possibile consultare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.13/E che trovate qui.


COME SI FA ED ENTRO QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA DOMANDA PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta applicabile al secondo (aprile, maggio, giugno) e al terzo (luglio, agosto, settembre) trimestre, può essere utilizzato in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 tramite il modello F24, da presentare all’Agenzia delle Entrate, con l’aiuto del proprio commercialista o consulente fiscale, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’ente. Il documento dovrà essere accompagnato dalle bollette saldate, in modo da documentare l’entità della spesa energetica.
Il credito d’imposta applicabile invece ai consumi di energia effettuati nei mesi di ottobre e novembre 2022, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.
Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti dalla stessa agenzia.